Abolizione incompatibilità professioni sanitarie
E' stato pubblicata la LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative" (approvato dal Senato e dalla camera).
Il comma 8-ter dell'articolo 4, inserito durante l'esame al Senato, concerne la disciplina transitoria di cui all’articolo 3-quater del D.L. 21 settembre 2021, n. 1271, in materia di compatibilità di altre prestazioni lavorative per alcuni operatori sanitari del Servizio sanitario nazionale. In base alle modifiche testuali apportate dal comma in esame, l'applicazione di detta disciplina transitoria è prolungata fino al 31 dicembre 2023, con una innovazione relativa al monte ore complessivo settimanale che può essere dedicato alle altre prestazioni lavorative: quest'ultimo è aumentato da 4 a 8 ore.
La disciplina transitoria in oggetto, il cui termine finale, come evidenziato, è differito dal comma in esame al 31 dicembre 2023, limita l'applicazione delle disposizioni vigenti, dalla stessa richiamate2, che precludono la possibilità di svolgimento di altre attività lavorative da parte del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la possibilità transitoria concerne lo svolgimento, da parte di personale rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione3 ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio e per un determinato monte ore complessivo settimanale. Quest'ultimo, in virtù dell'ulteriore modifica introdotta dal comma in esame, è aumentato da 4 a 8 ore. Resta fermo, in base al comma 2 del summenzionato art. 3-quater, che la possibilità transitoria in questione è ammessa a condizione che gli incarichi esterni siano previamente autorizzati dal vertice dell'amministrazione di appartenenza; quest'ultimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione, è chiamato a verificare: la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa (nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle medesime liste, anche in relazione all’emergenza pandemica da COVID-19); il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.
Si ricorda che la disciplina transitoria in questione, in origine valevole fino alla cessazione dello stato di emergenza per l'epidemia da COVID-19, era già stata oggetto di proroga, fino al 31 dicembre 2022, da parte dell'art. 10, co. 1, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24109.
Resta da capire come la pubblica amministrazione recepirà tale proroga rilasciando l'autorizzazione e quanto in realtà i professionisti sanitari saranno in grado di sopperire alla carenza di personale.
1 D.l. recante Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2021, n. 165.
2 Disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La norma in esame esclude altresì l'applicazione degli articoli 15-quater e 15-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, relative al rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.
3 La norma di deroga in esame fa infatti riferimento alle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della L. 1° febbraio 2006, n. 43. Riguardo a tali professioni, cfr. anche l'articolo 1 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.