FORMAZIONE ECM
E’ obbligatorio conseguire gli ECM?
La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce, ai sensi dell’art. 16-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, requisito indispensabile per svolgere attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista. L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’Ordine. Viene stabilito all’inizio di ogni triennio formativo, con deliberazione della Commissione nazionale formazione continua (CNFC).
Quanti crediti ECM ottenere?
Per il triennio 2023/2025, la misura dell’obbligo formativo è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della CNFC in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Per il triennio formativo in corso il professionista sanitario deve assolvere, in qualità di discente di eventi erogati da provider, almeno il 40% del proprio fabbisogno formativo triennale, eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% dei crediti può essere maturata anche mediante attività di docenza (si intendono inclusi i docenti i relatori e tutor), attività di moderazione e di responsabile scientifico in eventi ECM ovvero mediante le attività di “formazione individuale”. Non possono essere maturati più di 50 crediti formativi per la partecipazione ad un singolo evento formativo.
Come programmare la formazione?
Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale ECM, nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano:
- obiettivi formativi tecnico-professionali: rivolti alla professione di appartenenza;
- obiettivi formativi di processo: finalizzati allo sviluppo delle competenze idonee a promuovere il miglioramento della qualità, degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie;
- obiettivi formativi di sistema: finalizzati allo sviluppo delle competenze idonee a promuovere il miglioramento della qualità dei sistemi sanitari;
Il Dossier Formativo (DF) costituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi professionali/strutture di appartenenza. Il dossier formativo individuale viene costruito in autonomia dal singolo professionista, accedendo alla propria scheda sul portale del COGEAPS.
Per quanto riguarda il dossier formativo di gruppo i soggetti abilitati alla sua costruzione sono:
- Per le aziende sanitarie, pubbliche e private o per le strutture universitarie: l'ufficio formazione ovvero uno o più delegati per la formazione di ciascuna azienda, il responsabile della didattica o uno o più suoi delegati, il responsabile del gruppo delle singole unità operative complesse;
- Per gli Ordini e rispettive Federazioni nazionali: il presidente, legale rappresentante o un suo delegato;
- Per i liberi professionisti: il presidente, il legale rappresentante o un suo delegato degli organismi di cui al precedente punto.
Che vantaggio c'è?
Al fine di avere una valutazione positiva del Dossier Formativo e poter accedere al bonus previsto, occorre la verifica positiva della congruità e realizzazione di almeno il 70% tra il dossier programmato e quello effettivamente realizzato. Nel caso in cui all'interno del triennio intervengano, in favore del professionista sanitario, cause di esonero o di esenzione per l'intero triennio il Dossier Formativo, ai fini dell'acceso al bonus, dovrà ritenersi non soddisfatto.
Come verificare i crediti?
Il professionista sanitario può conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del COGEAPS, i crediti dallo stesso maturati e il proprio debito formativo complessivo.
Dove trovo maggiori informazioni?
Qui puoi scaricare il nuovo manuale sulla formmazione continua del professionista